Art. 5.
       Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche
    1.  L'individuazione delle aree sciabili attrezzate e' effettuata
dagli   strumenti   urbanistici   di  pianificazione  regionale,  con
particolare  riguardo  ad un organico e coordinato sviluppo generale,
nonche' al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia
delle   bellezze  paesaggistiche,  alla  tutela  dell'ambiente,  allo
sviluppo delle attivita' produttive e all'incremento del turismo.
    2.  La  programmazione  e la realizzazione degli interventi nelle
aree  sciabili  attrezzate  vengono  effettuate  in  conformita' agli
indirizzi  generali  e  agli obiettivi della programmazione regionale
mediante la redazione di un Piano dei bacini sciistici (P.d.B.S.), da
redigersi  a  norma  della  legge  regionale  10 luglio 2002, n. 13 e
successive modifiche ed integrazioni.
    3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2
del   presente   articolo sono   approvati   dalla   Regione,  previa
consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati.
    4.   La   Regione   verifica   l'osservanza   delle  norme  sulla
programmazione  in  sede  di  esame  dei  progetti relativi alle aree
sciabili attrezzate.
    5.  Fatte  salve le competenze urbanistiche - edilizie locali, in
attesa  della  entrata  in  vigore  del P.d.B.S. la giunta regionale,
d'intesa  con  la  commissione  consiliare competente e sulla base di
progetti   preliminari,  autorizza  la  successiva  approvazione  dei
progetti  di  impianti  a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed
infrastrutture accessorie.