Art. 5. Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche 1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate e' effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonche' al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attivita' produttive e all'incremento del turismo. 2. La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformita' agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei bacini sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della legge regionale 10 luglio 2002, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati. 4. La Regione verifica l'osservanza delle norme sulla programmazione in sede di esame dei progetti relativi alle aree sciabili attrezzate. 5. Fatte salve le competenze urbanistiche - edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.