Art. 7. Autorizzazione e assenso 1. Fatte salve le competenze urbanistico - edilizie locali, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione. 2. L'istruttoria sulle domande di autorizzazione di linee funiviarie ne valuta l'interdipendenza e la compatibilita' con piste da sci esistenti e con quelle di cui si propone la realizzazione. 3. Il rilascio dell'autorizzazione equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione di nuove piste da sci interdipendenti con gli impianti di risalita per i quali e' richiesta la concessione. 4. L'assenso preliminare comunque acquisito ha durata di anni due. 5. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste interdipendenti con gli impianti per i quali e' rilasciata l'autorizzazione il servizio competente si pronuncia sulla decadenza della autorizzazione medesima, ovvero sulla sospensione o limitazione dell'esercizio degli impianti stessi.