Art. 7.
                      Autorizzazione e assenso
    1.  Fatte  salve  le competenze urbanistico - edilizie locali, la
costruzione  e  l'esercizio  di  linee  funiviarie  o  assimilate  in
servizio  pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad
autorizzazione.
    2.   L'istruttoria  sulle  domande  di  autorizzazione  di  linee
funiviarie  ne valuta l'interdipendenza e la compatibilita' con piste
da sci esistenti e con quelle di cui si propone la realizzazione.
    3.  Il  rilascio  dell'autorizzazione equivale a provvedimento di
assenso   preliminare  alla  realizzazione  di  nuove  piste  da  sci
interdipendenti con gli impianti di risalita per i quali e' richiesta
la concessione.
    4.  L'assenso  preliminare  comunque  acquisito ha durata di anni
due.
    5.  In  caso  di  mancata  o incompleta realizzazione delle piste
interdipendenti   con   gli   impianti  per  i  quali  e'  rilasciata
l'autorizzazione  il servizio competente si pronuncia sulla decadenza
della autorizzazione medesima, ovvero sulla sospensione o limitazione
dell'esercizio degli impianti stessi.