Art. 8.
Tavolo  tecnico  consultivo  in  materia di bacini sciistici impianti
        funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie
    1.  La  giunta  regionale  istituisce  e  nomina  Tavolo  tecnico
consultivo costituito da:
      il  dirigente del servizio competente della direzione trasporti
e mobilita', o suo delegato, con funzione di presidente;
      un responsabile della direzione trasporti;
      un  responsabile della direzione regionale agricoltura, foreste
e alimentazione;
      un responsabile della direzione regionale turismo;
      un  responsabile  della  direzione regionale protezione civile,
servizio previsione e prevenzione dei rischi;
      un  responsabile  della  direzione regionale urbanistica e beni
ambientali;
      un funzionario del C.F.S. ispettorato regionale;
      un rappresentante delle associazioni degli esercenti funiviari;
      un rappresentante della F.I.S.I.
    2.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un impiegato della
direzione trasporti;
    3.  Il  presidente  convoca  il  Tavolo  tecnico,  d'ufficio o su
richiesta  di  uno  dei  componenti,  ed e' validamente costituita in
presenza della maggioranza dei componenti;
    4.   Per  ognuno  dei  componenti  viene  nominato  un  supplente
destinato  a  sostituire  il  membro  effettivo  in caso di assenza o
impedimento;
    5.  Il  Tavolo  tecnico  esprime  parere  relativamente  ad  ogni
questione  sottoposta dalla giunta regionale o dai servizi competenti
in materia di aree sciabili attrezzate;
    6.  I  pareri  del  Tavolo  tecnico  sono  assunti  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
    7.  Ai  lavori  del  Tavolo  tecnico  possono  essere chiamati ad
intervenire  tecnici  ed  esperti  il cui parere sia ritenuto utile o
necessario nell'esame di particolari questioni.
    8.  Il  Tavolo  tecnico,  ai  fini  dell'espletamento  delle  sue
funzioni,   puo'  effettuare  ispezioni  e  sopralluoghi  sulle  aree
interessate.
    9. Ai membri ed al segretario del Tavolo tecnico sono corrisposti
i compensi previsti dalla normativa vigente.
    10.  I  componenti  del tavolo Tecnico rimangono in carica cinque
anni.