Art. 8. Tavolo tecnico consultivo in materia di bacini sciistici impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie 1. La giunta regionale istituisce e nomina Tavolo tecnico consultivo costituito da: il dirigente del servizio competente della direzione trasporti e mobilita', o suo delegato, con funzione di presidente; un responsabile della direzione trasporti; un responsabile della direzione regionale agricoltura, foreste e alimentazione; un responsabile della direzione regionale turismo; un responsabile della direzione regionale protezione civile, servizio previsione e prevenzione dei rischi; un responsabile della direzione regionale urbanistica e beni ambientali; un funzionario del C.F.S. ispettorato regionale; un rappresentante delle associazioni degli esercenti funiviari; un rappresentante della F.I.S.I. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della direzione trasporti; 3. Il presidente convoca il Tavolo tecnico, d'ufficio o su richiesta di uno dei componenti, ed e' validamente costituita in presenza della maggioranza dei componenti; 4. Per ognuno dei componenti viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento; 5. Il Tavolo tecnico esprime parere relativamente ad ogni questione sottoposta dalla giunta regionale o dai servizi competenti in materia di aree sciabili attrezzate; 6. I pareri del Tavolo tecnico sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 7. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere chiamati ad intervenire tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di particolari questioni. 8. Il Tavolo tecnico, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, puo' effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate. 9. Ai membri ed al segretario del Tavolo tecnico sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente. 10. I componenti del tavolo Tecnico rimangono in carica cinque anni.