Art. 9. Requisiti di idoneita' delle aree sciabili attrezzate 1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate, o ad esse direttamente connesse per motivi orografici e morfologici, devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere immuni, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, sia per loro naturali caratteristiche che in conseguenza della adozione di idonee misure di difesa di tipo strutturale e/o gestionale. 2. Ai fini del rilascio e della modifica delle autorizzazioni di linee funiviarie nonche' ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'apprestamento di piste da sci o altre infrastrutture dell'area sciabile attrezzata, o per la modifica di quelle esistenti, i relativi progetti devono essere corredati da specifici piani delle misure di difesa dal pericolo di valanghe o integrazioni ed aggiornamenti di quelli approvati. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste da sci, i relativi progetti devono essere corredati da specifici piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, sulla base delle indicazioni di cui alla presente legge.