Art. 9.
        Requisiti di idoneita' delle aree sciabili attrezzate
    1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate,
o  ad esse direttamente connesse per motivi orografici e morfologici,
devono  essere  idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed
essere  immuni, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane
e  valanghe, sia per loro naturali caratteristiche che in conseguenza
della  adozione  di  idonee  misure di difesa di tipo strutturale e/o
gestionale.
    2.  Ai fini del rilascio e della modifica delle autorizzazioni di
linee  funiviarie  nonche'  ai fini del rilascio delle autorizzazioni
all'apprestamento  di  piste  da sci o altre infrastrutture dell'area
sciabile  attrezzata,  o  per  la  modifica  di  quelle  esistenti, i
relativi  progetti  devono  essere corredati da specifici piani delle
misure   di  difesa  dal  pericolo  di  valanghe  o  integrazioni  ed
aggiornamenti di quelli approvati.
    3.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione all'esercizio di
piste  da  sci,  i  relativi  progetti  devono  essere  corredati  da
specifici  piani  delle  misure  e  degli apprestamenti di sicurezza,
sulla base delle indicazioni di cui alla presente legge.