Art. 2. Attivita' di solidarieta' internazionale della provincia 1. Per i fini di cui all'Art. 1, la provincia realizza le attivita' previste dalla legislazione vigente, formula proposte ai competenti organi dello Stato, dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali e, anche attraverso apposite convenzioni, ne assicura l'esecuzione. 2. Per i fini di cui all'Art. 1 la provincia inoltre: a) sostiene l'attivita' dei soggetti pubblici e privati di cui all'Art. 3, che realizzano azioni di cooperazione solidale; per tale scopo la provincia puo' fornire assistenza tecnica, locali, attrezzature e servizi logistici e favorire il contributo delle professionalita' specifiche possedute dai dipendenti propri e degli enti funzionali alla progettazione, attuazione e valutazione di singole iniziative di solidarieta' internazionale, attraverso il riconoscimento di un'aspettativa senza assegni, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; per il personale sanitario la predetta aspettativa puo' essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il riconoscimento del periodo prestato a fini sia giuridici sia economici; la contrattazione collettiva non puo' prevedere condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto da questa lettera; b) attua iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi dei funzionari delegati di cui all'Art. 11 o della collaborazione di soggetti che svolgano attivita' attinenti alle finalita' di questa legge; c) promuove azioni di informazione ed educazione alla solidarieta' internazionale; d) fornisce assistenza tecnica ai soggetti operanti e assicura il sostegno ad iniziative specifiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con universita', enti pubblici, scuole, centri di formazione e istituti di ricerca; e) predispone programmi formativi che prevedano anche la concessione di borse di studio per giovani di paesi beneficiari di iniziative di solidarieta' internazionale, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; f) cura il coordinamento e l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative di solidarieta' internazionale avanzate dai propri enti funzionali ed economici, dagli enti locali e dalle rispettive forme associative e dai soggetti privati operanti nel territorio provinciale, anche assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri un'adeguata informazione e consulenza tecnica ed amministrativa sulle iniziative promosse in attuazione della legislazione statale in materia di cooperazione allo sviluppo.