Art. 2.
      Attivita' di solidarieta' internazionale della provincia

    1.  Per  i  fini  di  cui  all'Art.  1,  la provincia realizza le
attivita'  previste  dalla  legislazione vigente, formula proposte ai
competenti   organi   dello   Stato,   dell'Unione   europea   e   di
organizzazioni    internazionali   e,   anche   attraverso   apposite
convenzioni, ne assicura l'esecuzione.
    2. Per i fini di cui all'Art. 1 la provincia inoltre:
      a) sostiene  l'attivita' dei soggetti pubblici e privati di cui
all'Art.  3, che realizzano azioni di cooperazione solidale; per tale
scopo   la   provincia   puo'  fornire  assistenza  tecnica,  locali,
attrezzature  e  servizi  logistici  e  favorire  il contributo delle
professionalita'  specifiche  possedute dai dipendenti propri e degli
enti  funzionali  alla  progettazione,  attuazione  e  valutazione di
singole  iniziative  di  solidarieta'  internazionale,  attraverso il
riconoscimento   di   un'aspettativa   senza   assegni,   con   oneri
previdenziali  ed  assistenziali  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di
dodici  mesi,  secondo  la  disciplina  prevista  dal  regolamento di
esecuzione  di  questa  legge; per il personale sanitario la predetta
aspettativa  puo' essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista
dal  regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino
ad un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il
riconoscimento   del  periodo  prestato  a  fini  sia  giuridici  sia
economici; la contrattazione collettiva non puo' prevedere condizioni
peggiorative rispetto a quanto previsto da questa lettera;
      b) attua   iniziative   proprie,   progettate,   predisposte  e
realizzate  anche avvalendosi dei funzionari delegati di cui all'Art.
11   o  della  collaborazione  di  soggetti  che  svolgano  attivita'
attinenti alle finalita' di questa legge;
      c) promuove   azioni   di   informazione   ed  educazione  alla
solidarieta' internazionale;
      d) fornisce  assistenza tecnica ai soggetti operanti e assicura
il  sostegno ad iniziative specifiche, anche attraverso la stipula di
apposite  convenzioni  con universita', enti pubblici, scuole, centri
di formazione e istituti di ricerca;
      e) predispone   programmi  formativi  che  prevedano  anche  la
concessione  di  borse  di studio per giovani di paesi beneficiari di
iniziative  di  solidarieta'  internazionale,  secondo  la disciplina
prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge;
      f) cura   il   coordinamento   e   l'armonizzazione  a  livello
provinciale    delle   proposte   di   iniziative   di   solidarieta'
internazionale  avanzate  dai  propri  enti  funzionali ed economici,
dagli enti locali e dalle rispettive forme associative e dai soggetti
privati  operanti  nel  territorio provinciale, anche assicurando nei
rapporti   con   il   Ministero   degli   affari  esteri  un'adeguata
informazione  e consulenza tecnica ed amministrativa sulle iniziative
promosse  in  attuazione  della  legislazione  statale  in materia di
cooperazione allo sviluppo.