Art. 3.
     Soggetti della cooperazione internazionale di solidarieta'

    1.  Ai  fini  di  questa  legge,  sono  soggetti  di cooperazione
solidale internazionale all'autosviluppo sostenibile:
      a) la provincia e i suoi enti funzionali ed economici, gli enti
locali e le rispettive forme associative;
      b) le  organizzazioni  non governative (ONG), le organizzazioni
non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  le organizzazioni di
volontariato,  le  cooperative sociali, le associazioni di promozione
sociale,  le fondazioni, le altre associazioni private senza scopo di
lucro,  purche'  abbiano  svolto  e  svolgano  attivita' continuativa
attinente  alle finalita' di questa legge nel territorio provinciale,
in  conformita'  con quanto previsto dal regolamento di esecuzione di
questa legge;
      c) le  universita',  le  scuole,  gli  istituti  di  ricerca  e
formazione,  con  riguardo  ad  iniziative  che  non abbiano scopo di
lucro.
    2.  Possono  inoltre partecipare, purche' in collaborazione con i
soggetti   individuati   al  comma 1,  a  programmi  di  cooperazione
decentrata  di  cui all'Art. 7 e con esclusivo riguardo ad iniziative
che non abbiano scopo di lucro:
      a) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche se privi del
requisito  dello  svolgimento  dell'attivita'  continuativa attinente
alle finalita' di questa legge nel territorio provinciale;
      b) le  imprese,  ivi comprese le societa', le cooperative e gli
istituti di credito operanti nel territorio provinciale;
      c) le  organizzazioni  sindacali  e  di  categoria  e  gli enti
bilaterali operanti nel territorio provinciale.