Art. 4. Criteri generali per l'individuazione delle iniziative provinciali di solidarieta' internazionale 1. Le iniziative di solidarieta' internazionale disciplinate da questa legge sono rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualita' della vita, versino in situazioni di particolare disagio. La deliberazione prevista dall'Art. 12 tiene conto, in particolare, degli indici di sviluppo umano espressi dal programma delle nazioni unite per lo sviluppo (UNDP) e dalle altre organizzazioni internazionali e regionali. 2. Le iniziative sono, altresi', rivolte a quelle popolazioni che attraversino condizioni sociali ed economiche di eccezionale bisogno dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamita', o ad altre emergenze pubbliche, fatta salva la valutazione dei presupposti di sicurezza che consentano la realizzazione dell'iniziativa. 3. Le iniziative di solidarieta' internazionale attuate, promosse o sostenute dalla provincia hanno come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali; esse valorizzano, inoltre, la collaborazione fra i soggetti della cooperazione di cui all'Art. 3, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia e il carattere integrato dell'azione solidale. 4. La provincia riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarieta' internazionale da attuare e sostenere nell'ambito degli interventi previsti dall'Art. 5. 5. L'obiettivo e le modalita' di esecuzione delle iniziative di solidarieta' internazionale escludono ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione non ostacola la promozione di iniziative di solidarieta' che prevedano vantaggi specifici a favore di gruppi che, in una data situazione locale, versino in condizioni di particolare disagio.