Art. 4.
Criteri generali per l'individuazione delle iniziative provinciali di
                     solidarieta' internazionale

    1.  Le  iniziative di solidarieta' internazionale disciplinate da
questa legge sono rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli
indici  di  sviluppo  e qualita' della vita, versino in situazioni di
particolare  disagio.  La  deliberazione  prevista dall'Art. 12 tiene
conto,  in  particolare,  degli indici di sviluppo umano espressi dal
programma  delle  nazioni  unite per lo sviluppo (UNDP) e dalle altre
organizzazioni internazionali e regionali.
    2. Le iniziative sono, altresi', rivolte a quelle popolazioni che
attraversino  condizioni sociali ed economiche di eccezionale bisogno
dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamita', o ad
altre emergenze pubbliche, fatta salva la valutazione dei presupposti
di sicurezza che consentano la realizzazione dell'iniziativa.
    3. Le iniziative di solidarieta' internazionale attuate, promosse
o sostenute dalla provincia hanno come soggetto attivo la popolazione
cui  sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei
a  valorizzarne  le  risorse  umane  e  materiali;  esse valorizzano,
inoltre,  la  collaborazione fra i soggetti della cooperazione di cui
all'Art.   3,  con  l'obiettivo  di  incrementare  l'efficacia  e  il
carattere integrato dell'azione solidale.
    4.  La  provincia riconosce la finanza etica, il commercio equo e
solidale  e  il  turismo responsabile quali strumenti di solidarieta'
internazionale  da  attuare  e sostenere nell'ambito degli interventi
previsti dall'Art. 5.
    5.  L'obiettivo  e le modalita' di esecuzione delle iniziative di
solidarieta'  internazionale  escludono ogni forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o
l'origine  etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,
la  religione  o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio,  la nascita, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali.
Il   divieto   di  discriminazione  non  ostacola  la  promozione  di
iniziative  di solidarieta' che prevedano vantaggi specifici a favore
di  gruppi  che, in una data situazione locale, versino in condizioni
di particolare disagio.