Art. 4. Delega di gestione 1. La gestione delle operazioni di cui all'Art. 1 puo' essere delegata anche a consorzi volontari di gestione dei rifiuti zootecnici degli allevatori singoli o associati, anche in forma societaria e che hanno sede nel territorio della Regione, cosi' come definiti all'Art. 5, costituiti con la partecipazione delle aziende di cui all'Art. 3.