Art. 4.
                         Delega di gestione

    1.  La  gestione  delle  operazioni di cui all'Art. 1 puo' essere
delegata   anche   a  consorzi  volontari  di  gestione  dei  rifiuti
zootecnici  degli  allevatori  singoli  o  associati,  anche in forma
societaria  e che hanno sede nel territorio della Regione, cosi' come
definiti  all'Art.  5, costituiti con la partecipazione delle aziende
di cui all'Art. 3.