(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emila-Romagna n. 106 del 1° agosto 2005) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. P r i n c i p i 1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualita' come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attivita' lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunita', quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. 2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione, fatte salve quelle gia' attribuite alle province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'Art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).