(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Emila-Romagna n.
                       106 del 1° agosto 2005)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i

    1.   Con  la  presente  legge  la  Regione,  nel  rispetto  della
Costituzione,  dei principi fondamentali della legislazione nazionale
e  dell'ordinamento  dell'Unione  europea  e dello Statuto regionale,
riconoscendo  il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce
alla  promozione  dell'occupazione ed alla sua qualita' come definita
dalla  presente  legge,  alla  valorizzazione  delle competenze e dei
saperi   delle  persone,  all'affermazione  dei  loro  diritti  nelle
attivita'  lavorative  e  nel  mercato del lavoro, all'attuazione del
principio delle pari opportunita', quali fondamenti essenziali per lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
    2.  La  Regione  esercita  le  proprie  competenze legislative ed
amministrative  in  materia  di  tutela  e  sicurezza del lavoro, nel
rispetto  delle  competenze  dello  Stato,  in  particolare di quelle
relative   all'ordinamento   civile  ed  alla  garanzia  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
    3.  La  Regione  valorizza  il  ruolo  degli  enti  locali  e  la
collaborazione  tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni
amministrative  secondo  i  principi  di adeguatezza, sussidiarieta',
differenziazione, fatte salve quelle gia' attribuite alle province in
attuazione   del   decreto   legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469
(Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in  materia  di  mercato  del lavoro, a norma dell'Art. 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59).