Art. 2. F i n a l i t a' 1. Le politiche regionali in materia di qualita', tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitivita' e la coesione sociale, nonche' dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a: a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualita' del lavoro e la regolarita' e la sicurezza del lavoro; b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili che contribuiscano alla qualita' della vita dei lavoratori, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro; c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale; d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitivita', la capacita' di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale; e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilita', svantaggiate, a rischio di esclusione; f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonche' le altre forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia; g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura; h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialita' in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalita' di accesso al credito nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunita'; i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione; j) promuovere pari opportunita' e qualita' della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2); k) promuovere parita' di condizioni per i lavoratori nell'accesso al credito. 2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitivita', nonche' per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresi' riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di: a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento; b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale; c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate; d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente piu' rappresentative a livello territoriale secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del principio di pariteticita'; e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilita', alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e collegi professionali. 4. Per conseguire le finalita' di cui al comma 1, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e migliorativi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale. La Regione persegue altresi', in collaborazione con le province, il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonche' la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.