Art. 2.
                          F i n a l i t a'

    1.  Le  politiche  regionali  in  materia  di  qualita', tutela e
sicurezza  del  lavoro,  nell'ambito  dei  principi e degli obiettivi
dell'Unione  europea  per  la  piena  occupazione,  lo  sviluppo,  la
competitivita'   e   la   coesione   sociale,  nonche'  dei  principi
fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:
      a) promuovere  la  piena occupazione, una migliore qualita' del
lavoro e la regolarita' e la sicurezza del lavoro;
      b) favorire    l'acquisizione    di    condizioni    lavorative
continuative  e  stabili  che contribuiscano alla qualita' della vita
dei lavoratori, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;
      c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
      d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire
la  crescita,  la  competitivita',  la capacita' di innovazione delle
imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
      e) promuovere  l'inserimento  e  la permanenza nel lavoro delle
persone con disabilita', svantaggiate, a rischio di esclusione;
      f) superare  le  discriminazioni  fra uomini e donne nonche' le
altre forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo
professionale  e  di carriera nel rispetto della Costituzione e delle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
      g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
      h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialita' in
termini  quantitativi  e qualitativi, anche mediante la facilitazione
delle  modalita'  di  accesso al credito nel rispetto dei principi di
cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunita';
      i) favorire  le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto
l'arco della vita, del diritto alla formazione;
      j) promuovere  pari  opportunita'  e  qualita' della condizione
lavorativa  degli  immigrati,  in  coerenza  con  i  principi  e  gli
obiettivi  della  legge  regionale  24 marzo  2004,  n.  5 (Norme per
l'integrazione  sociale  dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
      k) promuovere   parita'   di   condizioni   per   i  lavoratori
nell'accesso al credito.
    2.  La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone
di  cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche
di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitivita', nonche'
per   le   politiche   di   coesione  sociale;  rappresenta  altresi'
riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.
    3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:
      a) integrazione  fra  gli  interventi  di politica del lavoro e
quelli   in   materia  di  istruzione,  formazione  professionale  ed
orientamento;
      b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le
politiche  regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e
territoriale;
      c) collaborazione  istituzionale con gli enti locali, le Camere
di   commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  le  altre
istituzioni  pubbliche  presenti  sul  territorio,  gli enti pubblici
nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;
      d) concertazione,  quale strumento per il governo delle materie
di  cui  alla  presente  legge,  in  particolare con le parti sociali
comparativamente  piu' rappresentative a livello territoriale secondo
quanto  previsto  dalla  legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno
e   per   tutto   l'arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell'istruzione   e   della   formazione   professionale,   anche  in
integrazione  tra  loro)  agli  articoli 51  e  52,  nel rispetto del
principio di pariteticita';
      e) partecipazione   dei  soggetti  interessati  alle  politiche
attive  del  lavoro,  con  particolare  riferimento alle associazioni
delle persone con disabilita', alle organizzazioni del terzo settore,
agli ordini e collegi professionali.
    4.  Per  conseguire  le  finalita'  di cui al comma 1, la Regione
individua  strumenti  di  tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e
migliorativi  dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla
disciplina nazionale. La Regione persegue altresi', in collaborazione
con  le  province,  il  miglioramento  dell'incontro tra la domanda e
l'offerta  di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici
per  il  lavoro,  la  semplificazione  delle procedure amministrative
nonche' la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni
secondo criteri di trasparenza.