Art. 2. Definizione di competizione sportiva su strada 1. Ai fini del presente regolamento si intende per competizione sportiva su area pubblica o su strada di uso pubblico qualsiasi manifestazione, svolta sul sedime e nella fascia di pertinenza stradale, nella quale si rilevano elementi che, in modo oggettivo, conferiscono a tale evento carattere agonistico, a norma del comma 2. 2. Il carattere agonistico dell'evento si riscontra in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati; b) esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti. 3. Gli eventi agonistici di cui al comma 2 sono differenziati su esplicita indicazione dell'ente organizzatore in: a) di interesse provinciale, interprovinciale e regionale; per evento agonistico interprovinciale si intende una manifestazione alla quale partecipino concorrenti provenienti da diverse province; b) di interesse nazionale e/o internazionale.