Art. 2.
           Definizione di competizione sportiva su strada

    1.  Ai  fini del presente regolamento si intende per competizione
sportiva  su  area  pubblica  o  su  strada di uso pubblico qualsiasi
manifestazione,  svolta  sul  sedime  e  nella  fascia  di pertinenza
stradale,  nella  quale  si rilevano elementi che, in modo oggettivo,
conferiscono a tale evento carattere agonistico, a norma del comma 2.
    2.  Il  carattere agonistico dell'evento si riscontra in presenza
di almeno una delle seguenti condizioni:
      a)   esistenza  di  un  regolamento  di  gara  che  preveda  la
formazione  di  un  ordine  di  arrivo o di una graduatoria di merito
finale, con o senza premi per i migliori classificati;
      b)  esistenza  di  un  regolamento  di  gara che fissi un tempo
massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.
    3.  Gli eventi agonistici di cui al comma 2 sono differenziati su
esplicita indicazione dell'ente organizzatore in:
      a)  di interesse provinciale, interprovinciale e regionale; per
evento agonistico interprovinciale si intende una manifestazione alla
quale partecipino concorrenti provenienti da diverse province;
      b) di interesse nazionale e/o internazionale.