(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8
                         del 15 marzo 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n e
    1.   Si   definisce   piscina  un  complesso  attrezzato  per  la
balneazione che comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali
utilizzati per attivita' ricreative, formative e sportive.
    2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi
speciali   collocate   all'interno  di  una  struttura  di  cura,  di
riabilitazione,  di  estetica, termale, la cui disciplina e' definita
da una normativa specifica.