(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 15 marzo 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. D e f i n i z i o n e 1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per attivita' ricreative, formative e sportive. 2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina e' definita da una normativa specifica.