Art. 3. Classificazione delle piscine 1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie: a) piscine, di proprieta' pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in: 1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico; 2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attivita' ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonche' quelle al servizio di collettivita', palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa; 3) impianti finalizzati al gioco acquatico. b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile. 2. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all'Art. 5.