Art. 3.
                    Classificazione delle piscine
    1.  Le  piscine,  in  base alla loro destinazione, si distinguono
nelle seguenti categorie:
      a) piscine,  di  proprieta'  pubblica  o  privata, destinate ad
un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
        1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
        2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in
strutture  adibite,  in  via principale, ad altre attivita' ricettive
come  alberghi,  campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonche'
quelle  al  servizio di collettivita', palestre o simili, accessibili
ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
        3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
      b) piscine    facenti    parte   di   condomini   e   destinate
esclusivamente  all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti
ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
    2.  Ai  fini  igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al
criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base
alle  caratteristiche  strutturali,  ambientali  ed in base alla loro
utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all'Art.
5.