Art. 4. Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina 1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all'Art. 5. in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca: a) sezione pubblico; b) sezione vasche, natatorie e di balneazione; c) sezione servizi; d) sezione impianti tecnici; e) sezione attivita' ausiliarie. 2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.