Art. 4.
     Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina
    1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi
funzionali,  la  cui  presenza e le cui caratteristiche sono definite
dal  regolamento  regionale  di  cui  all'Art.  5.  in relazione alle
diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
      a) sezione pubblico;
      b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
      c) sezione servizi;
      d) sezione impianti tecnici;
      e) sezione attivita' ausiliarie.
    2.  Le  sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono
essere    rese    accessibili    ai   sensi   delle   vigenti   norme
sull'abbattimento delle barriere architettoniche.