Art. 5.
                        Regolamento regionale
    1.  Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana,
nel   rispetto  delle  norme  tecniche  previste  dalla  legislazione
comunitaria  e  statale,  entro  centottanta  giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
      a) i     requisiti     strutturali,     gestionali,    tecnici,
igienico-ambientali   dell'impianto   di  piscine,  ivi  compresa  la
specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;
      b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici
delle acque di vasca;
      c) le  modalita'  di esercizio dell'attivita' di vigilanza ed i
controlli;
      d) la  documentazione  necessaria ai fini dei controlli interni
di cui all'Art. 16;
      e) le deroghe ai sensi dell'Art. 9, comma 5;
      f) le deroghe ai sensi dell'Art. 19, comma 3.