Art. 5. Regolamento regionale 1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce: a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili; b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca; c) le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza ed i controlli; d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all'Art. 16; e) le deroghe ai sensi dell'Art. 9, comma 5; f) le deroghe ai sensi dell'Art. 19, comma 3.