Art. 2.
                          O b i e t t i v i

    1.  La  Regione,  in  armonia  con  quanto  disposto  dalla legge
regionale  31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema integrato di interventi e
servizi  per  la  promozione  e la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale):
      a) promuove  e  sostiene  il  diritto  delle famiglie al libero
svolgimento  delle  proprie  funzioni  sociali  ed  educative,  anche
attraverso  il  coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione
degli interventi e dei servizi sociali;
      b) promuove  l'associazionismo  familiare  e  le  esperienze di
auto-organizzazione  sociale dei nuclei familiari e li valorizza come
soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;
      c) tutela   il   benessere   delle   relazioni  familiari,  con
particolare   riguardo   alle   situazioni   che   possono   incidere
sull'equilibrio  fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e
sostenendo  la solidarieta' tra le generazioni, la parita' tra uomo e
donna   e  la  corresponsabilita'  nei  doveri  di  cura  dei  figli,
dell'educazione   e   dell'assistenza   parentale  in  famiglia,  con
specifica  attenzione  alle  famiglie  con gravi situazioni sociali o
economiche,  alle  giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e
alle  famiglie  con  presenza  di  persone  disabili o di anziani non
autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi;
      d) riconosce  l'alto  valore  sociale  della maternita' e della
paternita',  tutelando  il  diritto alla procreazione, valorizzando e
sostenendo l'esercizio delle responsabilita' genitoriali.