Art. 2. O b i e t t i v i 1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale): a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali; b) promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni; c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarieta' tra le generazioni, la parita' tra uomo e donna e la corresponsabilita' nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi; d) riconosce l'alto valore sociale della maternita' e della paternita', tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilita' genitoriali.