Art. 3. Principi e strumenti per la programmazione 1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarieta' orizzontale e verticale. 2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose. 3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 6/2006, verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.