Art. 3.
             Principi e strumenti per la programmazione

    1.  I  soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi
di  cui  alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si
avvalgono  nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni sono definiti
dalla  legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria,
secondo il principio di sussidiarieta' orizzontale e verticale.
    2.   Fatto   salvo  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la
pianificazione  regionale attua, per ciascun livello territoriale, il
coinvolgimento  di  tutte  le  famiglie,  senza  discriminazioni  per
condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.
    3.  Al  fine  dell'adeguamento  degli  strumenti legislativi e di
programmazione   alle  effettive  esigenze,  la  Regione,  attraverso
l'Osservatorio  delle politiche di protezione sociale di cui all'Art.
26  della  legge  regionale  n.  6/2006,  verifica  l'efficacia degli
interventi  realizzati  e  analizza l'evolversi delle problematiche e
delle condizioni di vita delle famiglie.