Art. 2.
Elenco  speciale  dei destinatari dei benefici previsti in favore dei
   lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili
    1.  Al  fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla
vigente  normativa  in  favore  dei  soggetti  destinatari del regime
transitorio   dei  lavori  socialmente  utili,  presso  l'Assessorato
regionale  del  lavoro,  della  previdenza  sociale, della formazione
professionale  e  dell'emigrazione e' istituito, su base provinciale,
l'elenco  speciale  dei soggetti destinatari di detti benefici in cui
confluiscono:
      a) i  lavoratori  destinatari del regime transitorio dei lavori
socialmente  utili  cosi'  come  definito  dall'Art.  4  della  legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle
predette attivita';
      b) i  lavoratori  assunti  con  contratti di lavoro a termine a
seguito  di  processi  di stabilizzazione di soggetti destinatari del
regime  transitorio dei lavori socialmente utili, cosi' come definito
dall'Art.  4  della  legge  regionale  26 novembre  2000,  n.  24, in
costanza di rapporto di lavoro;
      c) i  lavoratori  di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 2 della legge
regionale  1° febbraio 2006, n. 4, destinatari del regime transitorio
dei  lavori  socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.