Art. 2. Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili 1. Al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e' istituito, su base provinciale, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono: a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili cosi' come definito dall'Art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle predette attivita'; b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di rapporto di lavoro; c) i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.