Art. 4. Contratti di diritto privato 1. Il comma 6 dell'Art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, cosi' come modificato ed integrato dall'Art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, e' cosi' sostituito: «6. Ferme restando le previsioni di cui all'Art. 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, e' a carico della Regione ed e' erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.». 2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle societa' partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonche' agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalita' di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonche' alla definizione delle procedure di cui all'Art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea. 3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari: a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio. 4. Al comma 7 dell'Art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole «gia' dichiarati dissestati» sono sostituite dalle parole «dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio». 5. Il comma 8 dell'Art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'Art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, e' cosi' sostituito: «8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.». 6. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, e' abrogato. 7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalita' di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorita' ai soggetti gia' utilizzati dal medesimo ente. 8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'Art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'Art. 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile e' autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalita' di cui all'Art. 7, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attivita' della sala operativa SORIS di protezione civile o per attivita' connesse alla medesima.