Art. 4.
                    Contratti di diritto privato
    1.  Il  comma 6  dell'Art.  12  della legge regionale 21 dicembre
1995,  n.  85,  cosi'  come modificato ed integrato dall'Art. 2 della
legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, e' cosi' sostituito:
    «6.  Ferme  restando  le previsioni di cui all'Art. 3 della legge
regionale  5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione
derivante  da  rapporti  contrattuali  a tempo pieno ovvero il 90 per
cento  della  retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo
parziale  a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, e' a carico della
Regione  ed  e'  erogato  direttamente  all'ente  proponente tenuto a
corrispondere la parte rimanente della retribuzione.».
    2.  I  benefici  di  cui  al  comma 1  si applicano alle societa'
partecipate   dallo   Stato,   dalla  Regione  o  dagli  enti  locali
territoriali  o istituzionali, nonche' agli enti ed aziende da questi
dipendenti  o  comunque  sottoposti  a  vigilanza aventi finalita' di
stabilizzazione  di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 1.
Gli  interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto
delle  vigenti  normative  comunitarie  in  materia di aiuti di Stato
nonche'   alla  definizione  delle  procedure  di  cui  all'Art.  88,
paragrafi  2  e 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. I
singoli  regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla
Commissione europea.
    3.  Il  contributo  erogato  dalla Regione, ai sensi dell'Art. 12
della  legge  regionale  21 dicembre  1995, n. 85, per i contratti di
diritto  privato  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale a 24 ore,
finanziati  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, e' pari:
      a) al  90  per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti;
      b) all'80  per  cento  per i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti;
      c) al  100  per  cento  per i consorzi di bonifica, le ASI e le
camere di commercio.
    4.  Al  comma 7  dell'Art.  12  della legge regionale 21 dicembre
1995,  n.  85, le parole «gia' dichiarati dissestati» sono sostituite
dalle  parole  «dichiarati  dissestati  ovvero  che  lo  siano  stati
nell'ultimo quinquennio».
    5.  Il  comma 8  dell'Art.  12  della legge regionale 21 dicembre
1995,  n.  85,  come  modificato ed integrato dall'Art. 2 della legge
regionale 31 marzo 2001, n. 2, e' cosi' sostituito:
    «8.  I contratti di cui al presente articolo possono avere durata
da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.».
    6. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n.
2, e' abrogato.
    7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione   professionale   e  l'emigrazione,  in  base  ai  criteri
stabiliti  dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive
inerenti   le   modalita'   di   individuazione  dei  lavoratori  che
all'interno   dell'ente  beneficiano  dell'estensione  temporale  del
contratto  di lavoro, dando priorita' ai soggetti gia' utilizzati dal
medesimo ente.
    8.   Per   l'espletamento  delle  funzioni  attribuite  ai  sensi
dell'Art.  108  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112 e
successive  modificazioni,  inerenti l'organizzazione del servizio di
protezione  civile  nella  Regione  e  nei limiti dell'autorizzazione
finanziaria  disposta  dall'Art.  1  della legge 21 dicembre 1991, n.
433,  l'Assessore  regionale  con  delega  alla  Protezione civile e'
autorizzato  a  stipulare  contratti  di  diritto  privato secondo le
modalita'  di  cui  all'Art.  7,  comma 1-quinquies del decreto-legge
12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito con modificazioni nella legge
11 dicembre  2000,  n.  365,  con  il  personale  che  abbia prestato
servizio  entro  la  data  del  31 dicembre  2005 e abbia operato per
attivita'  della  sala  operativa  SORIS  di  protezione civile o per
attivita' connesse alla medesima.