Art. 5. Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni 1. I termini previsti per le riserve, le priorita', le precedenze e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e per le assunzioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in favore dei soggetti individuati nell'Art. 2. 3. Ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni ed in particolare quelle afferenti ai limiti delle riserve dei posti per l'accesso ai pubblici impieghi, limitatamente alle sole quote riservate ai soggetti di cui al comma 1, tutti gli enti tenuti ad applicare le suddette riserve, per la copertura dei posti della propria dotazione organica, provvedono a redigere, ogni qualvolta dovessero rendersi vacanti, una graduatoria per titoli, in relazione ai requisiti professionali posseduti alla data della selezione medesima. 4. La graduatoria di cui al comma e' redatta in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle seguenti priorita': a) utilizzazione in attivita' socialmente utili, sussistenza di un rapporto di lavoro a termine presso l'ente nonche' sussistenza di un rapporto di lavoro presso l'ente ai sensi del comma 2; b) ordine cronologico della prima assegnazione ai lavori socialmente utili attestata dal competente centro per l'impiego; c) carico familiare; d) maggiore eta'. 5. Ciascun lavoratore e' inserito, previa domanda, nelle graduatorie di piu' enti secondo le modalita' stabilite nelle direttive di cui al comma 4. 6. L'amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione impartiscono direttive alle societa' a prevalente capitale pubblico, ivi comprese quelle che gestiscono gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrico e rifiuti, partecipate dai predetti enti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1. Nell'ambito di tali direttive sono individuati eventuali incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1.