Art. 8. Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti 1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'Art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'Art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attivita' socialmente utili presso le aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonche' presso gli Enti Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalita' di cui al comma 1, nonche' le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attivita' socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni. 3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attivita' socialmente utili nonche' contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilita' del fondo unico per il precariato di cui all'Art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.