Art. 8.
Personale  precario  presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di
     Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti
    1.  Il  personale in servizio con contratto di diritto privato di
cui  all'Art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con
contratto  a  termine  di  cui  all'Art.  25  della  legge  regionale
29 dicembre  2003,  n. 21, o impegnato in attivita' socialmente utili
presso  le  aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le
aziende  autonome  soggiorno e turismo, al momento della soppressione
delle  aziende  medesime,  presso  l'Azienda terme di Sciacca nonche'
presso  gli  Enti  Parco  rientra  nei  processi  di  stabilizzazione
attivati dalla Regione.
    2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti
Parco  le  risorse  finanziarie  per  le finalita' di cui al comma 1,
nonche'  le  risorse  necessarie  alla  stabilizzazione  dei soggetti
impegnati  nelle  attivita'  socialmente utili per la fruizione della
Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.
    3.  Il  personale in atto applicato presso gli uffici della Corte
dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione
coordinata  e  continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione
di  lavoratori  in  attivita'  socialmente utili nonche' contratti di
diritto  privato  di  cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale
21 dicembre  1995,  n.  85 e successive modifiche ed integrazioni, e'
inserito,  ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei
soggetti  impegnati  presso  l'Amministrazione  regionale destinatari
delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle
disponibilita'  del  fondo unico per il precariato di cui all'Art. 71
della  legge  regionale  28 dicembre  2004,  n.  17, con le ulteriori
risorse  impiegate  per  la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati
dall'Amministrazione regionale.