Art. 2. O g g e t t o 1. I. La presente legge: a) definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e dell'innovazione; b) disciplina gli strumenti di programmazione, promozione e monitoraggio della Provincia nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; c) disciplina l'ambito delle attivita' meritevoli di essere sostenute e definisce i soggetti ammissibili; d) individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalita' della presente legge. 2. La presente legge si orienta in base alle definizioni e ai concetti di scienza, innovazione e trasferimento tecnologico sviluppati dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e applicati dall'Unione europea, in particolare secondo le indicazioni del manuale di Oslo.