Art. 3.
          Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo

    1.  E'  direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo chi per
professione  dirige  ed organizza l'attivita' di agenzie di viaggio e
turismo e di succursali e filiali delle stesse.
    2. Per l'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzie
di  viaggio  e turismo e' necessaria l'iscrizione nel registro di cui
all'Art. 6.
    3. L'iscrizione nel registro e' riservata a coloro che possiedono
i  seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche,
economiche,  politiche  o  turistiche, piu' sei mesi effettivi, anche
non  continuativi,  di tirocinio operativo certificato secondo l'Art.
7.
    4.  I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un
anno,  anche  non  continuativo, di comprovata esperienza nel settore
turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici
previo  superamento  di  un esame che viene bandito ogni due anni con
decreto dell'Assessore regionale competente per materia.