Art. 3. Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo 1. E' direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo chi per professione dirige ed organizza l'attivita' di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo e' necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'Art. 6. 3. L'iscrizione nel registro e' riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, piu' sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l'Art. 7. 4. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.