Art. 4. Declaratoria di funzioni delle figure professionali 1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'Art. 2 sono le seguenti: a) e' guida turistica chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, citta' ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civilta', evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali; b) e' guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarita' paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche; c) e' guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attivita' turistico-sportive per le quali e' richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di' cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attivita' degli operatori del turismo subacqueo).