Art. 5. Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione 1. Le professioni turistiche di cui all'Art. 2 possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'Art. 6. 2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche e' consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi: a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, piu' tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attivita' connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia; b) per guida ambientale-escursionistica: laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, piu' titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attivita' tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, piu' tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalita' di cui all'Art. 7; oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di' corsi sulle attivita' tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, piu' tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalita' di cui all'Art. 7, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia; c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della giunta regionale, previo parere, della Commissione consiliare competente per materia, piu' tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalita' previste nell'Art. 7, per ciascuna delle specialita' per le quali si richiede l'iscrizione. 3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco e' aggiornato periodicamente con deliberazione della giunta regionale.