Art. 2.
                             Definizioni
    1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
      a) «Legge»:  la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003,
n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche);
      b) «standard»:   l'insieme   dei   criteri   e   procedure  che
rappresentano  modello  predefinito da seguire al fine di definire la
qualita' dei servizi;
      c) «indicatore»:   un  descrittore  qualitativo/quantitativo  o
numerico  idoneo  a  verificare  in  che  misura  e'  stato raggiunto
l'obiettivo;
      d) «servizi»:  i servizi locali di interesse economico generale
di cui all'Art. 1 della Legge;
      e) «erogatori:    i   soggetti   cui   compete   esclusivamente
l'erogazione  del  servizio in conformita' all'Art. 2, comma 5, della
Legge;
      f) «gestori»: i soggetti cui compete esclusivamente la gestione
delle  reti  e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio
in conformita' all'Art. 2, comma 4, della Legge;
      g) «operatori»:   cumulativamente   i   soggetti  di  cui  alle
precedenti  lettere  e)  ed  f),  nonche'  i  soggetti  che  svolgono
congiuntamente  l'attivita'  di  gestione  delle  reti  e  quella  di
erogazione del servizio;
      h) «Garante»:  il  Garante  dei  servizi  locali  di  interesse
economico generale di cui all'Art. 3 della Legge;
      i) «osservatorio»:  l'osservatorio  regionale risorse e servizi
di cui all'Art. 4 della Legge;
      j)  «ente locale»: la controparte contrattuale dei contratti di
servizio e, quando si tratti di affidamento congiunto di cui all'Art.
9  della Legge, gli enti locali aggregati secondo le forme consentite
dalla  legge,  ivi  incluse  le Autorita' d'ambito di cui all'Art. 48
della Legge;
      k) «contratto  di  servizio»:  il  vincolo  giuridico  tra ente
locale e soggetto erogatore di cui all'Art. 6 della Legge;
      l)   «carta  dei  servizi»:  il documento adottato dal soggetto
erogatore ai sensi dell'Art. 7 della Legge.