Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) «Legge»: la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); b) «standard»: l'insieme dei criteri e procedure che rappresentano modello predefinito da seguire al fine di definire la qualita' dei servizi; c) «indicatore»: un descrittore qualitativo/quantitativo o numerico idoneo a verificare in che misura e' stato raggiunto l'obiettivo; d) «servizi»: i servizi locali di interesse economico generale di cui all'Art. 1 della Legge; e) «erogatori: i soggetti cui compete esclusivamente l'erogazione del servizio in conformita' all'Art. 2, comma 5, della Legge; f) «gestori»: i soggetti cui compete esclusivamente la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio in conformita' all'Art. 2, comma 4, della Legge; g) «operatori»: cumulativamente i soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), nonche' i soggetti che svolgono congiuntamente l'attivita' di gestione delle reti e quella di erogazione del servizio; h) «Garante»: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'Art. 3 della Legge; i) «osservatorio»: l'osservatorio regionale risorse e servizi di cui all'Art. 4 della Legge; j) «ente locale»: la controparte contrattuale dei contratti di servizio e, quando si tratti di affidamento congiunto di cui all'Art. 9 della Legge, gli enti locali aggregati secondo le forme consentite dalla legge, ivi incluse le Autorita' d'ambito di cui all'Art. 48 della Legge; k) «contratto di servizio»: il vincolo giuridico tra ente locale e soggetto erogatore di cui all'Art. 6 della Legge; l) «carta dei servizi»: il documento adottato dal soggetto erogatore ai sensi dell'Art. 7 della Legge.