Art. 4. Criteri di ammissibilita' e aggiudicazione 1. I criteri di ammissibilita', definiti ai sensi del presente regolamento, costituiscono i requisiti essenziali per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi. 2. I criteri di aggiudicazione definiti nel regolamento costituiscono requisiti essenziali per l'affidamento dei servizi in conformita' alle disposizioni vigenti in materia di concorrenza e libero mercato. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici conformano i bandi di gara per l'affidamento dei servizi alla disciplina di cui al titolo III del regolamento. 4. Il regolamento disciplina i criteri di ammissibilita' alle gare correlandoli alle seguenti aree di riferimento: a) area tecnico-professionale; b) area delle garanzie; c) area procedurale. 5. Il regolamento disciplina i criteri di aggiudicazione correlandoli alle seguenti aree di riferimento: a) area tecnica; b) area economica. 6. Ciascuna delle aree di cui ai commi 4 e 5 si compone di una serie di criteri che sono individuati dagli allegati tecnici B e C al regolamento e che costituiscono gli elementi che le stazioni appaltanti assumono come parametri, rispettivamente, per l'ammissione alle gare e per l'aggiudicazione delle medesime. 7. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente commissione consiliare, specifica, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori relativi ai criteri individuati dagli allegati tecnici B e C e stabilisce le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i criteri applicabili alle gare per il gestore e quelli applicabili alle gare per l'erogatore.