Art. 4.
             Criteri di ammissibilita' e aggiudicazione
    1.  I  criteri  di ammissibilita', definiti ai sensi del presente
regolamento,    costituiscono   i   requisiti   essenziali   per   la
partecipazione  alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento
dei servizi.
    2.   I   criteri   di  aggiudicazione  definiti  nel  regolamento
costituiscono  requisiti  essenziali per l'affidamento dei servizi in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti  in materia di concorrenza e
libero mercato.
    3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici conformano i bandi di gara
per  l'affidamento  dei  servizi alla disciplina di cui al titolo III
del regolamento.
    4.  Il  regolamento  disciplina  i criteri di ammissibilita' alle
gare correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
      a) area tecnico-professionale;
      b) area delle garanzie;
      c) area procedurale.
    5.   Il   regolamento  disciplina  i  criteri  di  aggiudicazione
correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
      a) area tecnica;
      b) area economica.
    6.  Ciascuna  delle  aree di cui ai commi 4 e 5 si compone di una
serie di criteri che sono individuati dagli allegati tecnici B e C al
regolamento   e  che  costituiscono  gli  elementi  che  le  stazioni
appaltanti assumono come parametri, rispettivamente, per l'ammissione
alle gare e per l'aggiudicazione delle medesime.
    7.  Entro  sei  mesi dall'approvazione del regolamento, la giunta
regionale,  mediante  proprie deliberazioni e sentito il parere della
competente   commissione  consiliare,  specifica,  per  ciascuno  dei
servizi  e  con  riguardo  a  ciascuna delle aree di riferimento, gli
indicatori relativi ai criteri individuati dagli allegati tecnici B e
C e stabilisce le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i
medesimi  provvedimenti  sono  individuati i criteri applicabili alle
gare per il gestore e quelli applicabili alle gare per l'erogatore.