Art. 6. Sostituzione dell'Art. 7 1. La rubrica e il testo dell'Art. 7 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 7 (Direttore). - 1. L'incarico di direttore dell'Agenzia Umbria Sanita' e' conferito con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della stessa. L'atto di giunta determina gli elementi essenziali dell'incarico. Il rapporto di servizio del direttore e' regolato da contratto di diritto privato. 2. L'incarico di cui al comma 1 e' conferito a soggetto in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e dotato di professionalita' adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonche' di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale. 3. L'incarico di cui al comma 1 e' conferito per una durata da tre a cinque anni ed e' rinnovabile. La durata dell'incarico non puo' in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Ai termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il direttore e' prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova giunta regionale. 4. Il rapporto di servizio del direttore ha natura esclusiva ed e' incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente, attivita' professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico e' subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo. 5. Il trattamento economico da corrispondere al direttore e' determinato dalla giunta regionale, secondo quanto stabilito dall'Art. 4, comma 2 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8. 6. Il direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria Sanita' ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all'attivita' amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria di cui all'Art. 4. 7. Il direttore predispone gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Agenzia Umbria Sanita' e provvede in particolare: a) alla predisposizione del piano di attivita', sulla base degli obiettivi fissati dalla giunta regionale; b) alla predisposizione degli atti di bilancio; c) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attivita' contrattuale e contabilita'; d) alla determinazione della dotazione organica; e) alla gestione del personale e del patrimonio; f) alla redazione di una relazione annuale sulle attivita' svolte dall'Agenzia Umbria Sanita'. 8. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono sottoposti all'approvazione e al controllo della giunta regionale che lo esercita con le stesse modalita' previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali. 9. Per consentire l'avvio della Agenzia Umbria Sanita' l'incarico di direttore puo' essere attribuito ad un dirigente della Regione o ad uno dei direttori generali in carica presso le aziende sanitarie regionali.».