Art. 6.
                      Sostituzione dell'Art. 7

    1.  La  rubrica  e  il testo dell'Art. 7 della legge regionale n.
17/2005 sono sostituiti dai seguenti:
    «Art.  7  (Direttore).  - 1. L'incarico di direttore dell'Agenzia
Umbria  Sanita'  e' conferito con decreto del presidente della giunta
regionale  su  conforme  delibera  della  stessa.  L'atto  di  giunta
determina  gli  elementi  essenziali  dell'incarico.  Il  rapporto di
servizio del direttore e' regolato da contratto di diritto privato.
    2.  L'incarico  di  cui  al  comma 1  e'  conferito a soggetto in
possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e
dotato   di  professionalita'  adeguata  rispetto  alle  funzioni  da
svolgere,   nonche'   di   specifiche   competenze   in   materia  di
organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale.
    3.  L'incarico  di  cui al comma 1 e' conferito per una durata da
tre a cinque anni ed e' rinnovabile. La durata dell'incarico non puo'
in  ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Ai termine
di  ciascuna  legislatura,  il rapporto con il direttore e' prorogato
fino  alla  data  di nomina del successore ma comunque per un periodo
non  superiore  a novanta giorni dall'insediamento della nuova giunta
regionale.
    4.  Il  rapporto di servizio del direttore ha natura esclusiva ed
e'  incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento
di  attivita'  lavorativa  dipendente,  attivita'  professionali e di
impresa.   Per   i   dipendenti   di   pubbliche  amministrazioni  il
conferimento   dell'incarico   e'   subordinato  al  collocamento  in
aspettativa non retribuita o fuori ruolo.
    5.  Il  trattamento  economico  da  corrispondere al direttore e'
determinato   dalla   giunta   regionale,  secondo  quanto  stabilito
dall'Art. 4, comma 2 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.
    6.  Il direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria
Sanita' ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi
compreso   l'esercizio   di   poteri   sostitutivi,   in  riferimento
all'attivita'  amministrativa  e  gestionale e alla rispondenza della
stessa  agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria
di cui all'Art. 4.
    7.  Il  direttore  predispone gli atti necessari al conseguimento
degli scopi della Agenzia Umbria Sanita' e provvede in particolare:
      a) alla  predisposizione  del  piano  di  attivita', sulla base
degli obiettivi fissati dalla giunta regionale;
      b) alla predisposizione degli atti di bilancio;
      c) alla    predisposizione    del    regolamento   interno   di
organizzazione    e    funzionamento,    attivita'   contrattuale   e
contabilita';
      d) alla determinazione della dotazione organica;
      e) alla gestione del personale e del patrimonio;
      f) alla  redazione  di  una  relazione  annuale sulle attivita'
svolte dall'Agenzia Umbria Sanita'.
    8.   Gli   atti  di  cui  alle  lettere a), b), c), d), f),  sono
sottoposti all'approvazione e al controllo della giunta regionale che
lo  esercita  con le stesse modalita' previste per il controllo delle
aziende sanitarie regionali.
    9. Per consentire l'avvio della Agenzia Umbria Sanita' l'incarico
di  direttore  puo' essere attribuito ad un dirigente della Regione o
ad  uno  dei direttori generali in carica presso le aziende sanitarie
regionali.».