Art. 8. Interventi per l'accesso e la liberta' di scelta educativa delle famiglie 1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, puo' attribuire buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione. 2. Le modalita' di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla giunta regionale, sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).