Art. 8.
Interventi  per  l'accesso  e  la  liberta' di scelta educativa delle
                              famiglie

   1.  La  Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico  che  impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi
educativi  e  di facilitare la permanenza nel sistema educativo, puo'
attribuire   buoni   e   contributi   alle   famiglie  degli  allievi
frequentanti  le  istituzioni  scolastiche  e  formative  del sistema
educativo di istruzione e formazione.
   2.  Le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi e le forme di
verifica  della  efficacia  degli  stessi  sono definite dalla giunta
regionale, sulla base degli indirizzi del documento di programmazione
economico finanziaria regionale (DPEFR).