Art. 2.
                           Linee di azione

   1.  La  Regione,  per  il  conseguimento  delle  finalita'  di cui
all'art. 1, promuove e sostiene le seguenti iniziative:
   a)  programmi  e  progetti  per  la  promozione  all'estero  delle
produzioni liguri;
   b)   informazione   sulle   politiche  commerciali,  produttive  e
finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali;
   c)  coordinamento  delle  misure di intervento di competenza della
Regione  con  quelle dello Stato, delle altre Regioni, delle Province
Autonome  di  Trento  e  Bolzano  e degli altri soggetti operanti nel
settore del commercio con l'estero;
   d) progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri;
   e)  istituzione  di  banche  dati, sportelli telematici, repertori
sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;
   f)  formazione  manageriale  finalizzata alla creazione di esperti
sui  servizi  e  sugli strumenti regionali, nazionali e comunitari in
materia di internazionalizzazione delle imprese;
   g)  servizi  specialistici,  quali joint-venture, ricerca partner,
contrattualistica, fiscalita', trasporti e dogane;
   h)  attivazione  e  costituzione,  anche  in collaborazione con le
associazioni  di  categoria  liguri,  di  forme  aggregate e reti tra
imprese,   anche   di   natura  temporanea,  finalizzate  a  favorire
l'internazionalizzazione delle imprese partecipanti;
   i)  collaborazione  e coordinamento con gli uffici delle Camere di
Commercio  liguri  e  loro  organismi  controllati  e  con gli uffici
dell'Unione  europea,  al  fine di promuovere iniziative di interesse
comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione del
sistema imprenditoriale ligure;
   j)  sostegno  alle  imprese  singole  o  in  forma  assoolata, per
ampliare  gli  spazi  di  mercato,  con  particolare  attenzione alle
imprese di minore dimensione ed alle imprese senza percorsi pregressi
di internazionalizzazione;
   k)  altri eventuali interventi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi della presente legge.