Art. 10.

         Principi e modalita' di erogazione dell'assistenza



   1.  E  favorita  la  permanenza  della  persona  assistita nel suo
abituale  ambiente  di  vita.  Ove  cio'  non  sia  possibile,  hanno
priorita'  le  strutture  semiresidenziali  rispetto  alle  strutture
residenziali.
   2.  Ai  fine  di  garantire  un'assistenza  adeguata  sono messi a
disposizione  su  tutto  il  territorio  provinciale  dei  servizi di
assistenza  domiciliare ambulante, semiresidenziali e residenziali di
qualita'.
   3. Il cittadino ha diritto all'offerta dei servizi di cui al comma
2,  a  condizioni  unitarie  di accesso sul territorio provinciale, a
quantita' sostenibili e a tariffe ragionevoli.
   4.  L'assegno  di  cura di cui all'art. 8 e' destinato alla cura e
all'assistenza   adeguata   della  persona  non  autosufficiente,  in
particolare con le seguenti finalita':
    a)  sostegno  economico  della persona non autosufficiente per la
propria cura ed assistenza;
    b)  pagamento  della  tariffa  per l'utenza del servizio di aiuto
domiciliare  o  dell'ospitalita'  presso  servizi  semiresidenziali o
residenziali;
    c) copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che
prestano l'assistenza;
    d) copertura dei costi a sostegno della «vita indipendente».
   5. Non sono a carico del fondo le prestazioni educative, formative
e occupazionali, ne' quelle sanitarie.
   6.  Il  servizio  sanitario  assicura  le  prestazioni preventive,
curative   e   riabilitative,   nonche'   l'assistenza   protesica  e
farmaceutica, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza.
   7.  In  caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio
sanitario,  l'assegno  continua  ad  essere  corrisposto nella misura
corrispondente  al  1°  livello.  Alle  persone  non  autosufficienti
inquadrate  nel  2°  livello o in un livello superiore l'assegno puo'
essere corrisposto per la durata massima di trenta giorni.