Art. 12. Criteri di applicazione 1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina: a) i criteri e le modalita' di rilevamento del fabbisogno di assistenza; b) le attivita' della vita quotidiana relative all'alimentazione, all'igiene personale, alle funzioni escretorie, alla mobilita', alla vita psico-sociale nonche' alla conduzione dell'economia domestica, rilevanti al fini della valutazione del fabbisogno di assistenza; c) i compiti, l'organizzazione e il funzionamento delle unita' di valutazione e della commissione di appello di cui all'art. 3, nonche' la loro collaborazione con i servizi territoriali; d) le modalita' di erogazione delle prestazioni del fondo; e) i criteri di determinazione dei cinque anni di residenza richiesti ai fini del diritto alla prestazione; f) la definizione delle prestazioni di cura e assistenza rilevanti al fini della presente legge; g) le modalita' di gestione del fondo.