Art. 12.

                       Criteri di applicazione



   1.  La  Giunta  provinciale,  con deliberazione da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione, determina:
    a)  i  criteri  e  le  modalita' di rilevamento del fabbisogno di
assistenza;
    b) le attivita' della vita quotidiana relative all'alimentazione,
all'igiene  personale, alle funzioni escretorie, alla mobilita', alla
vita  psico-sociale  nonche' alla conduzione dell'economia domestica,
rilevanti al fini della valutazione del fabbisogno di assistenza;
    c) i compiti, l'organizzazione e il funzionamento delle unita' di
valutazione e della commissione di appello di cui all'art. 3, nonche'
la loro collaborazione con i servizi territoriali;
    d) le modalita' di erogazione delle prestazioni del fondo;
    e)  i  criteri  di  determinazione  dei  cinque anni di residenza
richiesti ai fini del diritto alla prestazione;
    f)   la  definizione  delle  prestazioni  di  cura  e  assistenza
rilevanti al fini della presente legge;
    g) le modalita' di gestione del fondo.