Art. 15.

Armonizzazione delle prestazioni e delle rette delle case di riposo e
                        dei centri di degenza



   1.  Per  armonizzare  il  livello  delle prestazioni e delle rette
nelle  case  di riposo e nei centri di degenza, la Giunta provinciale
approva un programma quinquennale di misure, tra cui:
    a) l'analisi dei fattori di qualita' e di costo dei servizi;
    b)  l'introduzione  della  contabilita'  analitica  per centri di
costo nei servizi;
    c)   l'emanazione  di  specifici  criteri  ed  indirizzi  per  la
fissazione  annuale  dei  costi  e  delle  tariffe  dei servizi, come
previsto  dall'art.  13,  comma  6, della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e successive modifiche.