Art. 15. Armonizzazione delle prestazioni e delle rette delle case di riposo e dei centri di degenza 1. Per armonizzare il livello delle prestazioni e delle rette nelle case di riposo e nei centri di degenza, la Giunta provinciale approva un programma quinquennale di misure, tra cui: a) l'analisi dei fattori di qualita' e di costo dei servizi; b) l'introduzione della contabilita' analitica per centri di costo nei servizi; c) l'emanazione di specifici criteri ed indirizzi per la fissazione annuale dei costi e delle tariffe dei servizi, come previsto dall'art. 13, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.