Art. 7.

                       Equilibrio finanziario



   1. La Giunta provinciale delibera, oltre al bilancio di previsione
annuale e al conto consuntivo, anche un piano finanziario pluriennale
di  durata  almeno  decennale  da  aggiornare annualmente, nonche' il
programma  annuale  di intervento, con articolazione delle previsioni
di  spesa  in  relazione  ai  diversi gradi di bisogno e modalita' di
cura.