Art. 7. Equilibrio finanziario 1. La Giunta provinciale delibera, oltre al bilancio di previsione annuale e al conto consuntivo, anche un piano finanziario pluriennale di durata almeno decennale da aggiornare annualmente, nonche' il programma annuale di intervento, con articolazione delle previsioni di spesa in relazione ai diversi gradi di bisogno e modalita' di cura.