Art. 9.

                        Gestione dei servizi



   1.   I   servizi   di   assistenza   domiciliare,   di  assistenza
semiresidenziale  e  i  servizi  residenziali sono gestiti ed erogati
dagli  enti gestori dei servizi sociali di cui all'art. 1 della legge
provinciale  30  aprile  1991,  n.  13, e successive modifiche, dalle
aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' dagli enti privati
di cui all'art. 20 della medesima legge.
   2.  I  servizi  di  cui al comma 1 devono essere accreditati dalla
Provincia.