Art. 2.
                  Disposizioni in materia di alcol

   1.  Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol
alimentare  con  gradazione  superiore  a  1,2  gradi  di alcol e per
bevanda  superalcolica  ogni  prodotto con gradazione superiore al 21
per cento di alcol in volume.
   2.  Gli  avvisi  di  divieto  di  somministrazione e di vendita di
bevande  alcoliche  devono essere esposti in luoghi ben visibili agli
avventori,  devono  riportare  gli estremi della legge provinciale 18
maggio  2006,  n.  3,  e  devono  contenere la seguente dicitura: «E'
vietata  la  somministrazione  e  la  vendita di bevande alcoliche ai
minori  di  16  anni  e a coloro che si trovino in stato di manifesta
ubriachezza».
   3. Gli avvisi di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori
di  16  anni negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del
libero  servizio  devono  essere esposti sugli scaffali delle bevande
alcoliche  ed  alla  cassa e devono riportare gli estremi della legge
provinciale 18 maggio 2006, n. 3.
   4.  Per  «materiale  pubblicitario durevolmente installato» di cui
all'art.  6,  comma 7, della legge provinciale del 18 maggio 2006, n.
3,  si  intende  il  materiale  che  pubblicizza  marchi  di  bevande
alcoliche e di aziende produttrici di bevande alcoliche, installato a
pagamento prima dell'entrata in vigore della stessa legge.
   5.  Le  Ripartizioni  provinciali  sanita' e politiche sociali, in
accordo  con  il  Consiglio  dei comuni, elaborano uno schema tipo di
regolamento  in  materia  di alcol che i sindaci possono adottare nel
proprio comune.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
   Bolzano, 1° ottobre 2007
                             Durnwalder
   Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2007,
   registro n. 1, foglio n. 34