Art. 12.
               Residui passivi spese in conto capitale

   1.  E'  autorizzata  l'iscrizione, nello stato di previsione della
spesa,  del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo speciale
per  la  riassegnazione  dei  residui  passivi  delle  spese in conto
capitale,   perenti,   agli  effetti  amministrativi,  reclamate  dai
creditori»,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 7, lettera a) della legge
regionale  25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di
euro 60.000.000,00.
   2.  Il dirigente del servizio bilancio e' autorizzato a prelevare,
dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la
corresponsione  a  favore dei creditori degli importi di cui al comma
precedente,   previa  iscrizione  degli  stanziamenti  necessari  nei
pertinenti  capitoli  o  in  nuovi capitoli dello stato di previsione
della spesa.
   3.  I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo
comma  sono  disposti  previo  accertamento e certificazione da parte
della direzione competente:
   della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
   dell'avvenuto   perfezionamento,   nell'esercizio   originario  di
competenza;
   dell'impegno  che  diede  luogo al residuo passivo successivamente
caduto in perenzione amministrativa.