Art. 13.
                   Residui passivi spese correnti

   1.  E'  autorizzata  l'iscrizione, nello stato di previsione della
spesa,  del  cap.  321920  (U.P.B.  15.01.002)  denominato  «Fondo di
riserva  per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente,
perenti  agli  effetti  amministrativi,  reclamate dai creditori», ai
sensi  dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3, con lo stanziamento per competenza di euro 6.000.000,00.
   2.  Il dirigente del servizio bilancio e' autorizzato a prelevare,
dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la
corresponsione  a  favore dei creditori degli importi di cui al comma
precedente,   previa  iscrizione  degli  stanziamenti  necessari  nei
pertinenti  capitoli  o  in  nuovi capitoli dello stato di previsione
della spesa.
   3.  I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo
comma  sono  disposti  previo  accertamento e certificazione da parte
della direzione competente:
   della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
   dell'avvenuto   perfezionamento,   nell'esercizio   originario  di
competenza;
   dell'impegno  che  diede  luogo al residuo passivo successivamente
caduto in perenzione amministrativa.