Art. 13. Residui passivi spese correnti 1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di euro 6.000.000,00. 2. Il dirigente del servizio bilancio e' autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa. 3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della direzione competente: della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza; dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.