Art. 16. Fondo di riserva per le spese impreviste 1.Nello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste», ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3. 2. I prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» sono disposti mediante decreto del Presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima da trasmettere alla Presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla adozione.