Art. 18.
                       Variazioni al bilancio

   1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi dell'art. 25,
comma  2  della  legge  regionale  25  marzo 2002, n. 3 ad introdurre
variazioni  al  bilancio  per  l'incremento di unita' previsionali di
base  presenti  o  per  l'istituzione di nuove unita' previsionali di
base  per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a  scopi  specifici  nonche'  per  l'iscrizione  delle relative spese
quando   queste  siano  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  da
specifiche convenzioni.