Art. 19.
     Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.

   1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi dell'art. 25,
comma  3  della  legge  regionale  25  marzo 2002, n. 3, ad apportare
variazioni compensative    fra   capitoli   della   medesima   unita'
previsionale  di base, falla eccezione per le autorizzazioni di spesa
di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' ed a pagamento
differito, e per quelle direttamente regolate con legge.
   2.  Le  variazioni  di  bilancio  di  cui al precedente comma sono
disposte su proposta del competente direttore regionale e, qualora le
variazioni  riguardino piu' direzioni, la proposta viene formulata di
concerto fra i direttori interessati.
   3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a venfica da parte del
servizio bilancio prima dell'approvazione e, nell'ipotesi prevista al
comma  7,  dell'art.  25,  della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,
successivamente comunicati al Consiglio regionale dal servizio affari
della Giunta.