Art. 21.
                   Garanzie prestate dalla Regione

   1.  Nello stato di previsione della spesa, e' iscritto il capitolo
312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell'art. 24 della legge regionale
25 marzo 2002, n. 3.
   2.  Lo  stanziamento  relativo  e'  destinato  a  fronteggiare gli
obblighi  discendenti  dalla  concessione di garanzie fidejussorie in
corso  e,  ove  ne  ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie
pregresse   fatte   salve   le  garanzie  fidejussorie  concesse  con
specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.