Art. 22.
           Variazioni relative alle contabilita' speciali

   1.  La  Giunta regionale e' autorizzata ad introdurre, nello stato
di  previsione  dell'entrata  e nello stato di previsione della spesa
del   bilancio   regionale,  variazioni  relative  alle  contabilita'
speciali,  strettamente  connesse  tra  loro per disposizioni dileggi
statali.