Art. 23.
          Restituzioni di importi a destinazione vincolata

   1.  Ai  sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3,  la  Giunta  regionale e' autorizzata ad adottare le variazioni di
bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli
di  entrata  e  di  spesa  riguardanti  la  restituzione  di  somme a
destinazione vincolata.