Art. 8. Autonomia del Consiglio regionale 1. L'unita' previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 e' al 1° gennaio 2005 denominata «Funzionamento del Consiglio Regionale». 2. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 «Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo» e' approvato l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 del Consiglio regionale, nei limiti dello stanziamento contenuto nell'unita' previsionale di base 1° gennaio 2005 del Bilancio della Regione.