Art. 9.
               Autorizzazione per impegni e pagamenti

   1.   E'  autorizzato  l'impegno  delle  spese  della  Regione  per
l'esercizio  finanziario  2008,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
competenza di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge.
   2.  E'  autorizzato  il  pagamento  delle  spese della Regione per
l'esercizio  finanziario 2008, nei limiti degli stanziamenti di cassa
di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.