(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      26 del 19 febbraio 2008)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  Il  presente  titolo  disciplina l'esercizio delle funzioni di
accertamento  e  di  valutazione  della  disabilita',  spettanti alle
Aziende  unita'  sanitarie  locali  (di seguito Aziende USL o Azienda
USL) del servizio sanitario regionale (di seguito SSR), coerentemente
con  i  principi di semplificazione, omogeneita' delle procedure e di
tutela  del  cittadino  con disabilita'. Restano ferme le funzioni di
verifica delle valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende
USL  e  le  funzioni  di  concessione ed erogazione delle provvidenze
economiche  spettanti  ad  altri  enti, secondo quanto disposto dalla
normativa statale e regionale vigente.
   2.  Ai  fini  del  presente  titolo, per disabilita' si intende lo
stato  di  invalidita',  cecita'  e sordita' civili, la condizione di
handicap  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai
sensi  della  legge  12  marzo  1999,  n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro  dei  disabili) e la condizione per l'integrazione scolastica,
ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio  2006,  n.  185 (Regolamento recante modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap,
ai  sensi  dell'art.  35,  comma  7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289).
   3.  Le  funzioni  di  accertamento  e di valutazione oggetto della
presente  legge  sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza
(LEA)  garantiti  dal  SSR, sono escluse dalla compartecipazione alla
spesa  sanitaria  e  vengono  assicurate  senza  oneri  a  carico del
cittadino.