(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 19 febbraio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione della disabilita', spettanti alle Aziende unita' sanitarie locali (di seguito Aziende USL o Azienda USL) del servizio sanitario regionale (di seguito SSR), coerentemente con i principi di semplificazione, omogeneita' delle procedure e di tutela del cittadino con disabilita'. Restano ferme le funzioni di verifica delle valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende USL e le funzioni di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche spettanti ad altri enti, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente. 2. Ai fini del presente titolo, per disabilita' si intende lo stato di invalidita', cecita' e sordita' civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289). 3. Le funzioni di accertamento e di valutazione oggetto della presente legge sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal SSR, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino.