Art. 2.
                     Presentazione delle domande

   1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2
dell'art.  1 e' presentata, per ogni finalita' prevista dalla vigente
normativa,  in  forma  unica  e  contestuale per la valutazione della
disabilita',  sia  che  riguardi  il  riconoscimento  dello  stato di
invalidita',   cecita'  e  sordita'  civili,  sia  che  attenga  alla
condizione  di cui alla legge n. 104 del 1992 ed a quella di cui alla
legge n. 68 del 1999, nonche' a quella per l'integrazione scolastica.
   2.  La  domanda  di  riconoscimento,  da  compilare  sull'apposito
modello  unico,  e'  presentata  all'Azienda  USL  competente  per il
territorio di residenza del richiedente.