Art. 2. Presentazione delle domande 1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e' presentata, per ogni finalita' prevista dalla vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione della disabilita', sia che riguardi il riconoscimento dello stato di invalidita', cecita' e sordita' civili, sia che attenga alla condizione di cui alla legge n. 104 del 1992 ed a quella di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' a quella per l'integrazione scolastica. 2. La domanda di riconoscimento, da compilare sull'apposito modello unico, e' presentata all'Azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente.