Art. 3. Commissione di accertamento 1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello stato di disabilita' e' svolto dalle Aziende USL del SSR, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalita', al fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilita'. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le commissioni sono composte: a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda USL, in qualita' di Presidente; b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda USL; c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti; d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente. 3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilita' partecipa, come componente aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con l'Azienda USL. 4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente in presenza del Presidente e di due componenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente. 5. All'accertamento puo' assistere, su richiesta della persona interessata e' con onere a suo carico, un medico di fiducia del richiedente. 6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 7. La certificazione del riconoscimento della disabilita' da parte delle commissioni di accertamento di cui al comma 1, e' il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilita', di cui al comma 2 dell'art. 1. 8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da parte degli operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Con il provvedimento di cui all'art. 5, la giunta regionale stabilisce i compensi spettanti al medici rappresentanti delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.