Art. 3.
                     Commissione di accertamento

   1.  L'esercizio  delle  funzioni  di accertamento e di valutazione
dello  stato  di  disabilita'  e'  svolto  dalle Aziende USL del SSR,
attraverso  apposite  commissioni  costituite  con  provvedimento del
direttore    generale,    che   devono   rappresentare   le   diverse
professionalita',  al  fine di esprimere una adeguata valutazione dei
bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilita'.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, le commissioni sono
composte:
   a)  da  un  medico  specialista  in  medicina legale, dipendente o
convenzionato con l'Azienda USL, in qualita' di Presidente;
   b)  da  un  medico  specialista nella patologia prevalente oggetto
della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda USL;
   c)  da  un  operatore  sociale  dei  servizi pubblici territoriali
competenti;
   d)  da  un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria
del richiedente.
   3.  Agli  accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al
lavoro  delle  persone  con  disabilita'  partecipa,  come componente
aggiuntivo,  il  medico  del  lavoro,  dipendente o convenzionato con
l'Azienda USL.
   4.  Le  commissioni  sono  riunite  e  deliberano  validamente  in
presenza  del  Presidente  e di due componenti. In caso di parita' di
voti, prevale quello del Presidente.
   5.  All'accertamento  puo'  assistere,  su richiesta della persona
interessata  e'  con  onere  a  suo  carico, un medico di fiducia del
richiedente.
   6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione della domanda, fatti
salvi  i  diversi  termini  previsti  dall'art.  6,  comma 3-bis, del
decreto-legge  10  gennaio  2006,  n. 4 (Misure urgenti in materia di
organizzazione   e  funzionamento  della  pubblica  amministrazione),
convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
   7. La certificazione del riconoscimento della disabilita' da parte
delle  commissioni di accertamento di cui al comma 1, e' il documento
comune  per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione
riguardo le condizioni di disabilita', di cui al comma 2 dell'art. 1.
   8.  La  partecipazione  alle  commissioni di accertamento da parte
degli  operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene
in  orario  di  lavoro  e  nell'esercizio  delle  proprie  competenze
istituzionali.  Con  il  provvedimento  di  cui all'art. 5, la giunta
regionale  stabilisce  i  compensi spettanti al medici rappresentanti
delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota
fissa  per  la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una
quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.