Art. 4.
                         Istanza di riesame

   1.  Nel  caso  l'interessato  non  condivida il giudizio formulato
dalla commissione di accertamento operante presso l'Azienda USL, puo'
proporre  istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta
giorni  dalla  notifica  del verbale, ai fini della rivalutazione del
caso  che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
In  tal  caso,  la commissione di accertamento, fermo restando quanto
stabilito   dall'art.   3,   comma  2,  e'  composta  interamente  da
professionisti  diversi  da  quelli che hanno espresso la valutazione
della quale viene richiesto il riesame.
   2.  Alla  seduta  della commissione, riunitasi in sede di riesame,
possono  assistere,  su  richiesta dell'interessato e con onere a suo
carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.